12.05.2008
Parla l’avvocato: il patto di prolungamento del preavviso in caso di dimissioni

di Adriana Calabrese

Secondo l’art. 2118 cc ciascuno può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità’; in mancanza chi recede è tenuto al pagamento di una indennità pari all’importo della retribuzione spettante durante il preavviso. Pertanto il preavviso consente di attenuare le conseguenze dannose che si producono nella sfera giuridica di chi subisce il recesso: in caso di dimissioni tutela l’azienda che di norma ha interesse ad una durata più lunga.

La funzione dei patti di prolungamento del preavviso è dunque quella di garantire all’azienda una stabilità del rapporto ulteriore a quella stabilita dai CCNL.La dottrina tende ad escludere la validità di tali patti sottolineando come il prolungamento del preavviso rappresenti un vincolo alla libertà, aggravato dal fatto che l’indennità sostitutiva del preavviso a fronte del prolungamento equivarrebbe ad una penale tanto elevata da impedire di fatto la anticipata risoluzione.Al contrario, la giurisprudenza ammette l’astratta ammissibilità dei patti di prolungamento del preavviso sul principio della disponibilita’ del posto di lavoro e della sottrazione dei relativi atti negoziali alle limitazioni di cui all’art. 2113 cc in tema di rinunzie e transazioni aventi oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei Contratti o accordi collettivi (cosi’ Cass 17817/05) ponendo l’accento sul fatto che la maggiore durata giova sia all’azienda sia al dipendente che si avvantaggia del computo dell’intero periodo a tutti gli effetti (indennità di anzianità, miglioramenti retributivi e di carriera e tutela della salute) (cosi’ Cass 3471/1981).Sul piano concreto: quando i patti di prolungamento del preavviso sono validi, e che cosa e’ opportuno evitare perchè il patto sia dichiarato nullo?Innanzitutto la durata deve essere compatibile con l’art. 2118 cc e dunque con il periodo fissato dalla contrattazione collettiva.Il Trib di Reggio Emilia (sent. n. 30/11/2005) ha infatti ritenuto nullo un patto di prolungamento della durata di 18 mesi, che peraltro si riducevano a 12 trascorsi 36 mesi dalla sottoscrizione.Ne’ puo’ essere previsto un corrispettivo irrisorio, vale a dire sproporzionato al sacrificio connesso alla conseguente riduzione delle possibilità di guadagno.Inoltre a fronte della violazione del patto, sarebbe opportuno prevedere anziche’ la penale cosi’ elevata da impedire di fatto al dipendente di risolvere il rapporto e da costringerlo a rispettare un vincolo di durata incompatibile con la liberta’ della persona, la restituzione del compenso aggiuntivo.Infine, se venisse previsto un prolungamento del preavviso uguale anche nel caso del licenziamento, il patto potrebbe essere ritenuto valido a prescindere dalla previsione di una ragionevole durata e di un congruo corrispettivo.Quali le conseguenze della dichiarazione di nullita’ del patto?Il dipendente sara’ tenuto ad osservare il preavviso previsto dal CCNL, ma nel contempo verra’ condannato alla restituzione della retribuzione aggiuntiva percepita dal momento della sottoscrizione del patto poiche’ essa in presenza della dichiarazione di nullita’ del patto rimarrebbe priva di causa.Quando invece il patto venga ritenuto valido e ne sia accertata la violazione, il dipendente verra’ condannato al pagamento della indennita’ sostitutiva del preavviso prolungato, ma non alla restituzione della retribuzione aggiuntiva percepita a fronte del patto stesso il che sarebbe incompatibile con la richiesta di adempimento.Infine, nel caso in cui le dimissioni fossero state rassegnate per giusta causa (come puo’ essere, a titolo esemplificativo, in presenza di una dequalifica o di un trasferimento illegittimo o di una illegittima diminuzione della retribuzione) e il Tribunale accertasse la sussistenza di tale giusta causa, potrebbe condannare l’azienda al riconoscimento a favore del dipendente di un’indennita’ sostitutiva di durata pari a quella prevista nel patto di prolungamento.